Non è affatto inconsueto che la seconda rilevazione del tasso alcolico sia più elevata della prima. A puntualizzare tale assunto la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 20545 depositata il 18 maggio 2016.
Gli ermellini hanno respinto il ricorso di un automobilista sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, la cui difesa faceva leva proprio sui risultati discordanti delle due rilevazioni e hanno sottolineato che “è del tutto incontroverso che la percentuale di alcol nell’organismo, nel tempo successivo all’assunzione, varia secondo una curva di assorbimento che non ha affatto sviluppo decrescente”.
La Suprema Corte ha poi ricordato l’applicazione dell’articolo 186 del Codice penale respingendo l’altro motivo di ricorso, ossia la richiesta di non tener conto dei decimali nei risultati della verifica di superamento delle soglie, che l’articolo non contiene.