Il requisito della convivenza non è determinante poiché porrebbe in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale. Con la sentenza n. 29735/2013 la III sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi su una questione più volte dibattuta in giurisprudenza, e comunque non risolta in modo univoco, ovvero il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni non conviventi della vittima di un incidente stradale.

Sull’argomento, infatti, sono stati delineati orientamenti diversi: da un lato alcune sentenze sia di merito che di legittimità si sono espresse nel senso dell’ammissibilità del risarcimento in favore dei nonni della vittima di sinistro stradale a prescindere dal requisito della convivenza, sottolineandone l’importante ruolo nella famiglia, quali supplenti dei genitori. Questa interpretazione pone l’accento sul vincolo di sangue, che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto. (Corte di Cass. Sez. IV n. 38809, 21.10.2005).
Dall’altro lato si pone l’interpretazione opposta che condiziona il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993). La convivenza viene, quindi, individuata come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico”, specificando che “solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.).
Nel caso di specie gli Ermellini, esaminando i diversi orientamenti giurisprudenziali, giungono alla conclusione che non possa ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza di molteplici contatti telefonici o telematici, oggi ormai estremamente agevoli.
Riteniamo di condividere quest’ultimo orientamento, proprio perché oggi gli odierni strumenti di comunicazione rendono spesso più intenso il rapporto nonni-nipote-nonni, rispetto a quanto non lo fosse in passato e comunque rispetto alla compresenza fisica nello stesso luogo che ormai diventa superflua.