Sinistri Senza Risarcimento Diretto
Cosa fare quando accade un sinistro che non rientra nel risarcimento diretto
LA DENUNCIA
Compilare la denuncia di sinistro nel modo più completo possibile con tutti i particolari sulla dinamica dello stesso utilizzando il modulo blu, disponibile presso tutte le agenzie di assicurazione, compilandolo con accuratezza seguendo le istruzioni in esso contenute.
E’ comunque utile compilare il modulo blu anche successivamente all’accadimento del sinistro con i dati raccolti e sottoscriverlo.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro 3 giorni da quello in cui l’incidente si è verificato, presso la propria Agenzia mediante:
- consegna a mani;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- telefax;
- telegramma.
La denuncia potrà essere effettuata, nelle stesse modalità, anche presso la sede legale della Compagnia dell’Assicurato.
Il risarcimento del danno
Il danneggiato deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla sede legale (v. www.ania.it/it/servizi/imprese-associate) dell’Impresa che assicura il veicolo del responsabile civile e, per conoscenza, al proprietario dello stesso.
E’ necessario che nella raccomandata siano fornite le seguenti informazioni/allegazioni:
- esatta descrizione delle circostanze del sinistro ed allegazione della denuncia raccolta nel modulo C.A.I.;
- codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Inoltre, nel caso di sinistro che abbia causato danni fisici, la richiesta risarcitoria deve contenere/allegare anche:
- l’indicazione dei dati relativi all’età, all’attività del danneggiato ed al suo reddito;
- la precisazione dell’entità delle lesioni subite;
- attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- dichiarazione, ai sensi dell’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, di avere o meno diritto alle prestazioni di enti previdenziali.
Infine, nel caso in cui il sinistro abbia comportato la morte del danneggiato, la richiesta risarcitoria dovrà allegare lo stato di famiglia della vittima.
L’assicuratore dell’altro veicolo, nel caso il danneggiato abbia fornito tutta la documentazione richiesta e gli elementi sopra indicati, provvede all’accertamento dei danni e, entro 30/60 giorni dal ricevimento della raccomandata per danni materiali o entro 90 giorni nel caso di danni fisici, comunica al danneggiato:
- la somma offerta per il risarcimento, se il danno è risarcibile;
- i motivi per i quali ritiene di non dovere fare alcuna offerta, se il danno risulta non risarcibile.
Qualora il danneggiato non avesse fornito all’assicuratore, nella richiesta risarcitoria, tutti gli elementi sopra indicati l’Assicuratore è tenuto a richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Ricevuta la documentazione mancante, l’assicuratore deve provvedere alla formulazione dell’offerta o a comunicare il rifiuto della stessa nei medesimi termini sopra descritti.
Il danneggiato, appena ricevuta l’offerta di risarcimento dall’assicuratore, ha facoltà di:
- dichiarare di accettarla (in forma scritta) – in questo caso l’assicuratore deve provvedere al pagamento della somma pattuita entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
- dichiarare di non accettarla – in questo caso l’assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, senza ricevere risposta, ha l’obbligo entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta. Il danneggiato può incassarla senza che ciò pregiudichi le sue pretese;
- non rispondere all’offerta ricevuta – in questo caso l’assicuratore è tenuto, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta senza ricevere risposta, a inviare, entro ulteriori 15 giorni, la somma offerta. Il danneggiato può incassarla senza che ciò pregiudichi le sue pretese.
ATTENZIONE: la legge vigente in materia di risarcimento danni prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva (non sia più dovuto) in 2 anni. È necessario, quindi, chiedere il risarcimento non oltre i 2 anni dalla data dell’incidente ed eventualmente rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni. Tutto ciò sempre con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per una miglior tutela raccomandiamo nei casi di sinistro senza risarcimento diretto di affidarsi all’Associazione familiari e vittime della strada Onlus, chiamando il numero verde 800.620210.