Se sarà oggetto di una denuncia di incostituzionalità sarà il tempo a rivelarcelo. Parliamo della modifica all’art, 135 del Codice delle Assicurazioni private introdotta con l’approvazione del Ddl Concorrenza. Secondo la nuova norma nei sinistri con soli danni alle cose il nome dei testimoni dovrà risultare già al momento della denucia di sinistro “o comunque dal primo atto formale del danneggiato”. Se da questi atti non si evincono testimoni dovrà essere la compagnia a chiedere al danneggiato se ve ne sono e informandolo dell’inamissibilità di essi in un momento successivo, ossia per una eventuale causa, inviandogli entro 60 giorni una raccomandata e in questo lasso di tempo provvedere per suo conto alla loro individuazione. A tale raccomandata il danneggiato dovrà rispondere entro i successivi 60 giorni con un’altra raccomandata. In questo modo però si introduce una ulteriore limitazione all’ammissibilità delle prove testimoniali nelle cause da sinistro stradale rispetto a quelle già previste dalla normativa nei giudizi di altra natura. Tale disparità potrebbe essere oggetto di richiesta di parere da parte della Corte Costituzionale.

Va però specificato che le nuove disposizioni non escludono del tutto l’ammissibilità delle testimonianze tardive: sarà il giudice a decidere di ammettere testimoni non individuati entro i termini “nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggetiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”; altresì potranno essere “recuperati” qualora siano già stati individuati nei verbali dell’autorità intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi.

Altro compito del giudice, così come delle parti che possono rivolgersi all’IVASS, sarà quello di informare la Procura della Repubblica qualora riscontri che il nome di un testimone compaia in più di tre sinistri avvenuti nell’arco di cinque anni, questo al fine di scongiurare eventuali frodi.