Il comportamento fraudolento dell’agente assicurativo non deve danneggiare la vittima di un sinistro stradale che ha comunque diritto al risarcimento. Questo è in estrema sintesi il pensiero espresso dalla Terza sezione civile della Cassazione con sentenza n. 6974/16, che ha respinto la richiesta di una Compagnia assicurativa condannata a risarcire i parenti di una persona deceduta in seguito ad incidente stradale.
La Suprema Corte infatti ha stabilito che la Compagnia assicuratrice deve risarcire il danneggiato anche se il tagliando è stato retrodatato dall’agente e al momento del sinistro il contratto non risulti chiuso. Il terzo danneggiato infatti non può subire gli effetti della falsità del certificato perché gli atti che sussistono tra intermediario, seppure falsi, e l’assicurato tirano in causa per forza di cose la Compagnia. Una volta risarcito il danneggiato, la Compagnia “avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato”.
Il contratto tra assicurato e assicuratore diventa efficace dalle ventiquattro ore del giorno in cui è stato pagato il premio, mentre nei rapporti tra compagnia e danneggiato resta l’obbligo di risarcimento da parte della prima. Gli Ermellini hanno quindi ribadito che il contratto di assicurazione retrodatato, così come quello rilasciato senza pagamento del premio, è valido seppure inefficace nei rapporti interni tra assicuratore e assicurato, quindi la falsità non è opponibile al terzo danneggiato.