La sentenza n. 463 del 14 gennaio 2016 della Sezione II civile della Corte di Cassazione fa luce sulle modalità di compilazione di un verbale che contesti un’infrazione al codice della strada.
Secondo la Suprema Corte il verbale di contravvenzione con cui viene contestata un’infrazione del codice della strada non deve indicare con estrema precisione il punto esatto in cui sarebbe avvenuta l’irregolarità ma è sufficiente che esso indichi la via in cui l’infrazione è avvenuta e il Comune di appartenenza.
La precisazione arriva in risposta al ricorso di un automobilista che, sanzionato per eccesso di velocità, si appellava a quanto riportato nell’articolo 200 del Codice della Strada, che stabilisce che il verbale debba contenere l’esatta indicazione della località dove è avvenuta l’infrazione. Nel caso di specie il verbale faceva genericamente riferimento alla via, senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento.
Esaminando la contestazione gli Ermellini hanno osservato che in merito a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada il verbale di contestazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, così come prescritto dall’ex articolo 201 del Cds e ribadito dall’articolo 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al giorno, ora e località, al fine di garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore. Qualora, dunque, nel verbale sia indicata la strada, risulta priva di fondamento la contestazione relativa al fatto se ci sia o meno indicato il numero civico o il chilometro. Anche perché, come si evidenzia nel caso in esame, nel verbale era stata indicata la strada in cui è stata commessa l’infrazione e nel rapporto era stato anche specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche.
A dimostrazione che l’infrazione per eccesso di velocità fosse stata debitamente e correttamente individuata, la Corte ha sottolineato nella sentenza le conseguenze legate al comportamento dell’automobilista che «in ora notturna e con pioggia battente aveva perso il controllo del mezzo percorrendo contromano la corsia opposta e uscendo addirittura fuori strada, tanto che una volta intercettato dagli agenti a un chilometro dal luogo della sbandata, l’automobilista era stato trovato intento a rimuovere resti di erba e fango dalla scocca dell’auto».