Come vi si accede

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

  • l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
  • la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  • la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
  • l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare
  • l’eventuale attività lavorativa svolta
  • l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata

dovranno essere allegati:

  • gli atti relativi al procedimento penale
  • le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali

La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.

Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.